Riferimenti normativi vigenti

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

FONTI NORMATIVE

D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell’ordinamento militare.

Art. 99 Concessione di ricompense alle Forze armate

1. Il conferimento alla bandiera della croce di cavaliere all’Ordine militare d’Italia, la concessione ai reparti di ricompense al valore militare, nonché al valore e al merito di Forza armata, sono disciplinati dal libro IV, titolo VIII, capo V, sezioni da I a VII del presente codice.

Art. 1410 Istituzione

1. Le decorazioni al valor militare sono istituite per esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi e suscitando, a un tempo, lo spirito di emulazione negli appartenenti alle Forze militari.

Art. 1411 Tipologia

1. Le decorazioni al valor militare sono: a) la medaglia d’oro; b) la medaglia d’argento; c) la medaglia di bronzo; d) la croce al valor militare.

2. La croce al valor militare assume la denominazione di croce di guerra al valor militare quando si conferisce per fatti compiuti durante lo stato di guerra o di grave crisi internazionale.

Art. 1412 Concessione

1. Le decorazioni al valor militare sono concesse a coloro i quali, per compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere e all’onore, hanno affrontato scientemente, con insigne coraggio e con felice iniziativa, un grave e manifesto rischio personale in imprese belliche.

2. La concessione di dette decorazioni ha luogo solo se l’atto compiuto è tale da poter costituire, sotto ogni aspetto, un esempio degno di essere imitato.

Art. 1413 Concessione in tempo di pace

1. Le medaglie d’oro, d’argento, di bronzo e la croce al valor militare possono essere concesse anche per imprese di carattere militare compiute in tempo di pace, se in esse ricorrono le caratteristiche di cui all’ articolo 1412.

2. In tempo di pace il carattere militare deve essere riconosciuto a ogni impresa strettamente connessa alle finalità per le quali le Forze armate dello Stato sono istituite, qualunque sia la condizione e la qualità dell’autore.

3. Se l’impresa tende soltanto a fini filantropici o tipicamente professionali, estranei o non strettamente connessi alle finalità per le quali sono istituite le Forze armate dello Stato, si fa luogo alla concessione di ricompense di altra natura, anche se l’autore è un militare in servizio.

Art. 1414 Criteri per la concessione

1. Il grado della decorazione al valor militare si commisura alla entità dell’atto di valore compiuto, quale è determinata dagli elementi che lo costituiscono e, segnatamente, dalla elevatezza degli intendimenti dell’autore, dalla gravità del rischio e dal modo con il quale esso è stato affrontato, e dalla somma dei risultati conseguiti.

2. La perdita della vita può essere la dimostrazione più evidente della gravità del rischio; tuttavia essa non può, da sola, costituire titolo a una decorazione al valor militare né indurre a una supervalutazione dell’impresa compiuta, quale risulta dal complesso di tutti gli altri elementi.

Art. 1415 Atto di conferimento

1. Il conferimento delle decorazioni al valor militare si effettua con decreto del
Presidente della Repubblica.

2. La potestà di conferire le dette decorazioni può, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, essere delegata agli alti comandi militari, non inferiori ai comandi di armata e denominazioni corrispondenti; anche in tale caso, il conferimento deve essere sanzionato con decreto del Presidente della
Repubblica.

3. I decreti di conferimento di decorazioni al valor militare quando non sono emessi motu proprio, sono emanati su proposta del Ministro della difesa o del Ministro dell’economia e delle finanze per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.

Art. 1416 Proposta

1. Per i militari in servizio l’iniziativa della proposta può essere presa dal superiore immediato, o da altro superiore più elevato.

2. Le proposte, corredate da tutti i documenti necessari per comprovare la realtà e le circostanze del fatto e per porre in evidenza tutti gli elementi del
valore, sono avanzate per la via gerarchica, onde le autorità superiori possano esprimere il proprio parere.

3. Esse sono trasmesse al Ministero competente entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del fatto, salvo che ricorrano particolari e giustificati motivi, nel qual caso il detto termine è prolungato fino a nove mesi.

4. Nelle proposte e nelle concessioni di decorazioni al valor militare sono tenute presenti le disposizioni dell’ articolo 1425, circa i casi in cui si incorre nella perdita di diritto o discrezionale di esse.

Art. 1417 Militari in congedo ed estranei alle Forze armate

1. Per i militari in congedo e per gli estranei alle Forze armate che hanno compiuto un atto di valore militare, l’iniziativa della proposta è assunta dalle autorità militari locali o, in mancanza di esse, anche da autorità civili.

2. La proposta è rimessa al comandante militare competente per territorio, di grado non inferiore a ufficiale generale o corrispondente che, completata l’istruttoria, la trasmette per la via gerarchica al Ministero competente.
3. Anche per tali proposte valgono le disposizioni dell’ articolo 1416 per quanto riguarda termini e modalità.

Art. 1419 Stato di guerra o di grave crisi internazionale

1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, se l’entità dell’atto di valore e lo svolgimento delle vicende belliche lo consigliano, può farsi luogo al conferimento di decorazioni al valor militare immediatamente dopo il fatto o con procedura singolarmente accelerata, da determinarsi con apposite disposizioni.

Art. 1420 Concessioni alla memoria

1. Se l’autore di un atto di valore militare è rimasto vittima del proprio eroismo, o quando, comunque, è deceduto dopo il compimento dell’atto di valore, la decorazione al valor militare può essere concessa alla sua memoria.

2. Le insegne e i brevetti delle decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di persona deceduta, sono attribuite in proprietà, secondo il seguente ordine di preferenza: a) al coniuge superstite, nei confronti del quale non è stata pronunciata sentenza di separazione con addebito; b) al primogenito tra i figli e le figlie; c) al più anziano tra i genitori; d) al maggiore tra i fratelli e le
sorelle.

3. Se mancano detti congiunti prossimi, le insegne e i brevetti del deceduto sono attribuiti in proprietà al Corpo cui egli apparteneva, se militare; ovvero al Comune di nascita, se egli era estraneo alle Forze armate dello Stato.

4. In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in proprietà le insegne e i brevetti delle decorazioni concesse alla memoria, i passaggi di proprietà delle insegne e dei brevetti medesimi sono regolati dalle comuni disposizioni di legge sulle successioni. Tali disposizioni si applicano per detti passaggi, anche nel caso di morte del decorato già in possesso delle insegne e dei brevetti.

Art. 1421 Atti di valore reiterati

1. Gli atti di valore militare reiterati, se non comportano una ricompensa di altra natura, possono essere premiati ciascuno con una appropriata decorazione al valor militare e senza limitazione di numero.

2. Non è consentito il conferimento di più decorazioni per un solo fatto d’armi, anche se molteplici sono stati gli atti di ardimento compiuti in tale fatto d’armi dalla stessa persona.

3. La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa

Art. 1423 Concessione ai reparti

1. Le decorazioni al valor militare possono essere concesse anche a interi reparti non inferiori alle compagnie o a comandi che si sono collettivamente distinti per valore in azioni belliche.

2. Le insegne sono appese alla bandiera o al labaro se il reparto decorato ne è dotato.

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare.

Art. 781 Insegne

1. Le insegne delle decorazioni al valor militare possono essere indossate anche sull’abito civile.

Art. 783 Consegna delle insegne

1. La consegna delle insegne ai decorati viventi, ai congiunti di coloro che sono deceduti o a reparti o comandi, deve aver luogo in forma solenne, dinnanzi alle truppe schierate e in occasione di una festa nazionale o di una solennità militare.

Art. 784 Distintivi

1. Ferme restando le disposizioni in vigore per quanto riguarda le insegne metalliche e i brevetti, il distintivo delle decorazioni al valor militare è identico, quanto a colore e dimensioni, per tutti i gradi.

2. Tale distintivo è costituito da un nastrino di seta di colore turchino celeste della larghezza di trentasette millimetri.

3. Esso è privo di contrassegni per la croce al valor militare e contrassegnato invece da una stellina a cinque punte di bronzo e di argento, rispettivamente per le medaglie al valor militare di bronzo e di argento.

4. Per la medaglia d’oro al valor militare, il medesimo distintivo è contrassegnato da una stellina a cinque punte di oro, inquadrata in un piccolo fregio di fronde d’alloro dello stesso metallo.